Art. 1 – E’ costituita con sede in comune di Torreano (Udine) l’Associazione religiosa “Tupten Osel Ling” a tempo indeterminato, senza scopo di lucro, apartitica e apolitica. Tale Associazione è regolata dal presente statuto ed esplica la propria attività autonomamente sul territorio Italiano e in accordo con altre realtà associative anche all’estero.
Art. 2 – L’Associazione è fondata ed ispirata dalla visione e dalla pratica del Ven. Lama Sogan Rinpoche Pema Lodoe, Fondatore e Direttore Spirituale dell’Associazione, in seno al lignaggio del Longchen Nyingthik ed alla tradizione degli insegnamenti dello Dzogchen Buddhista. L’Associazione intende promuovere lo studio, la divulgazione, il sostegno e lo sviluppo del Buddhismo Tibetano e dei suoi valori e principi, e intende realizzare la visione e la pratica del Maestro fondatore e ispiratore Ven. Lama Sogan Rinpoche Pema Lodoe, attuandole secondo le sue indicazioni nel rispetto di tutte le tradizioni della dottrina Buddhista in tutte le loro articolazioni. Ha, inoltre, lo scopo di sviluppare la cultura della saggezza, informata ai valori di umanesimo universale, di cui la tradizione del Buddhismo Tibetano, nella persona di Sua Santità il XIV Dalai Lama Tenzin Gyatso, è portatrice e di promuovere il dialogo tra le religioni e favorire l’incontro tra le persone che lavorano in modi diversi per la pace interiore ed esteriore. Persegue, pertanto, lo scopo di praticare il culto presso la sede dell’Associazione o in qualsiasi luogo adeguato; professare la dottrina buddhista con sedute di meditazione individuali e collettive, ritiri, pellegrinaggi, nonché con insegnamenti basati sulle scritture canoniche ed i loro commentari impartiti da Maestri riconosciuti, cerimonie e rituali che possono ricomprendere il Rifugio nei Tre Gioielli, la recitazione di Mantra, prostrazioni e altre pratiche comprese quelle delle Offerte al Guru e ai Tre Gioielli; fornire consulenza e assistenza spirituale in favore delle persone che lo richiedano; conferire iniziazioni e ordinazioni laiche e monastiche.
Art. 3 – Nel perseguimento dello scopo associativo l’Associazione “Tupten Osel Ling” esplica le seguenti attività:
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Offre e gestisce luoghi adeguati nei quali gli associati, individualmente e/o collettivamente, si possano ritrovare per coltivare la loro conoscenza ed esperienza spirituale attraverso la meditazione e le diverse pratiche.
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Organizza insegnamenti, corsi, convegni, conferenze, lezioni e seminari di studio, tutte le pratiche di culto ivi inclusa la meditazione. Organizza ritiri individuali e di gruppo. Organizza feste religiose, cerimonie e rituali. Fornisce consulenza e aiuto spirituale. Fornisce materiali e oggetti per la pratica.
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Redige e produce pubblicazioni, anche periodiche, e provvede alla divulgazione di testi, di dispense, di video e di qualsiasi genere di materiale attinente alla religione buddhista, alle sue tematiche e alle sue pratiche, attraverso l’utilizzo di ogni mezzo messo a disposizione dalla tecnologia.
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Sviluppa la collaborazione fra i gruppi delle varie scuole buddhiste, con associazioni ed enti, favorendo il dialogo con le altre comunità religiose e in generale con i centri d’impegno spirituale, come pure con istituzioni culturali su argomenti di interesse comune.
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Promuove studi e iniziative varie, allo scopo di conservare e preservare il patrimonio culturale delle popolazioni indo-tibetane.
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Fornisce sostegno economico e organizzativo a persone fisiche, religiose o laiche, e/o associazioni che perseguono analogo scopo statutario anche all’estero.
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Sviluppa ogni altra attività che favorisca il raggiungimento degli scopi statutari.
Art. 4 – L’Associazione “Tupten Osel Ling” è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito, gli ideali, le responsabilità e l’impegno. L’Associazione è composta da Soci fondatori, ordinari, sostenitori e onorari. Sono soci fondatori dell’Associazione le persone fisiche maggiorenni che abbiano contribuito, in maniera determinante, con la loro opera e/o il loro sostegno ideale, ovvero economico, alla costituzione dell’Associazione. Sono soci ordinari e soci sostenitori dell’Associazione le persone fisiche maggiorenni, la cui domanda di adesione sia stata presentata e accolta, secondo le modalità indicate dal Consiglio Direttivo, dopo aver letto lo statuto e/o il regolamento di attuazione. La qualità di socio si acquisisce in ogni caso all’atto di versamento della quota associativa. I soci fondatori sono indicati nell’atto costitutivo. I soci fondatori, ordinari e sostenitori hanno i poteri e le responsabilità sociali, costituiscono le Assemblee dell’Associazione e godono di elettorato attivo e passivo negli organi statutari. I soci onorari dell’Associazione sono designati tali dal Consiglio Direttivo e non godono di elettorato attivo e passivo. Il numero dei soci è illimitato, l’iscrizione è automaticamente rinnovata con il versamento della quota annuale. Si stabilisce una disciplina uniforme del rapporto associativo volta a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo la temporaneità della partecipazione, prevedendo per gli associati il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e per la nomina degli organi sociali. Si stabilisce espressamente la non trasmissibilità della quota associativa. Si stabilisce inoltre che persone non associate possano partecipare temporaneamente alle attività dell’Associazione in qualità di “ospiti”.
Art. 5 – La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali e partecipare alle attività sociali, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. I soci s’impegnano a mantenere il buon nome dell’Associazione ed è richiesto, inoltre, ai soci di manifestare rispetto per le regole dell’etica buddhista nel contesto dello svolgimento delle attività associative. I soci cessano di appartenere all’Associazione per decesso, dimissioni volontarie, per morosità, per espulsione deliberata dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo e pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli all’interno e/o all’esterno dell’Associazione stessa, in particolare contravvenendo a quanto sopra stabilito dal presente articolo. Contro il provvedimento di espulsione può essere proposto appello in sede di Assemblea ordinaria.
Art. 6 – I mezzi economici dell’Associazione sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi generici o specifici di soci e privati, dai contributi di enti pubblici e di associazioni, da lasciti e donazioni, da corrispettivi specifici e da attività commerciali marginali. Queste ultime sono svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, oltreché in conformità alle finalità istituzionali dell’Associazione. Le elargizioni in denaro, le donazioni, i lasciti, i contributi specifici e le offerte, comprese le Offerte al Guru e ai Tre Gioielli, sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulle utilizzazioni di esse in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione. L’Associazione può compiere ogni operazione mobiliare e/o immobiliare utile per il raggiungimento degli scopi sociali. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Le quote associative, così come i contributi, sono intrasmissibili, a eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabili.
Art. 7 – L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano l’1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Il Consiglio Direttivo redige un rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ordinaria entro il 30 aprile di ogni anno. Il rendiconto dell’Associazione deve essere depositato presso la sede della stessa almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell’Assemblea dei soci, a disposizione degli associati.
Art. 8 – Gli organi sociali dell’Associazione “Tupten Osel Ling” sono:
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l’Assemblea generale dei soci;
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il Consiglio Direttivo;
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il Collegio dei Revisori dei Conti.
L’Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto e di elaborazione, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci fondatori, ordinari e sostenitori, ognuno dei quali ha diritto a un voto, qualunque sia il valore della quota associativa. Alle adunanze dell’Assemblea possono partecipare senza diritto di voto i soci onorari. Nessun socio potrà essere rappresentato da altri in Assemblea ed è escluso il voto per corrispondenza. E’, inoltre, garantito il principio del voto singolo, ai sensi dell’art. 2532, c. 2 del Codice Civile. I soci maggiori di età hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. L’Assemblea, presieduta dal Presidente dell’Associazione, viene da questi convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, e in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo. L’Assemblea può essere altresì convocata, su richiesta motivata e scritta, da almeno un terzo dei soci fondatori, ordinari e sostenitori, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci avente diritto di voto, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, la validità prescinde dal numero dei presenti. L’Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e con il voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le convocazioni devono avvenire con invito scritto, contenente l’ordine del giorno, inviato via e-mail o posta ordinaria ai singoli soci almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione del relativo verbale all’albo della sede.
Art. 9 – L’Assemblea ordinaria dei soci hai i seguenti compiti:
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Elegge il Consiglio Direttivo;
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Elegge il Collegio dei Revisori dei Conti;
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Approva il rendiconto consuntivo;
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Approva il piano preventivo di spesa e la relazione programmatica;
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Approva i regolamenti interni;
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Ratifica gli incarichi occasionali a terzi e/o soci;
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Suggerisce, propone e indica progetti da perseguire.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.
L’Assemblea è presieduta di diritto dal Presidente che viene affiancato dal Segretario, nominato nella riunione, i quali dovranno sottoscrivere il verbale della seduta. In deroga, l’Assemblea può delegare gli incarichi sopra evidenziati a persone al momento individuate preferibilmente fra tutte le categorie dei soci.
Art. 10 – Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri eletti dall’Assemblea e, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario. Tutti gli incarichi sociali s’intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica cinque anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti tre membri. Nel caso di dimissioni di un membro eletto dall’Assemblea, il Consiglio Direttivo può cooptare un membro sostitutivo tra i soci dell’Associazione. Successivamente l’Assemblea procederà a ratifica. In caso di cessazione della maggioranza del Consiglio Direttivo, tale organo s’intenderà decaduto e si procederà a una nuova elezione assembleare. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario e almeno una volta l’anno o quando lo richiedano almeno due Consiglieri. La convocazione è effettuata dal Presidente o da almeno due dei componenti su richiesta motivata. Di ogni riunione deve essere redatto relativo verbale.
Art. 11 – Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria, i suoi compiti sono:
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attuare le deliberazioni dell’Assemblea provvedendo agli aspetti operativi ed esecutivi delle stesse;
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predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea dei soci;
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formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
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redigere il rendiconto consuntivo che deve contenere le singole voci di entrata e spesa relativo al periodo di un anno solare;
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predisporre il piano preventivo di spesa e la relazione programmatica che deve contenere, suddivisa in singole voci, le previsioni delle entrate e delle spese relative all’esercizio annuale successivo;
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stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
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decidere l’espulsione dei soci per indegnità.
Art. 12 – Il Presidente dura in carica cinque anni ed è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti. Viene eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza all’interno del suo ambito ed è rieleggibile senza limite alcuno. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei soci, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi, rilasciare quietanze. Attribuisce specifiche deleghe o incarichi ai componenti del Consiglio Direttivo o ad altri soci e/o terzi con il fine del raggiungimento degli scopi statutari. Informa costantemente il Direttore Spirituale e ne accoglie suggerimenti e osservazioni.
Art. 13 – Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni alle quali viene espressamente delegato dal Presidente.
Art. 14 – Il Segretario cura l’esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e qualora Tesoriere cura l’Amministrazione dell’Associazione e si incarica delle riscossioni, delle entrate e della tenuta dei libri sociali.
Art. 15 – Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente e da un Revisore eletti dall’Assemblea, anche tra i non soci, al di fuori dei componenti degli altri organi elettivi, e dura in carica cinque anni. I Revisori esercitano la vigilanza sull’amministrazione dell’Associazione e sulla corrispondenza dell’utilizzo delle risorse rispetto agli scopi statutari. In caso di irregolarità riscontrate, hanno potere di convocare l’Assemblea. Partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
Art. 16 – La durata dell’Associazione è illimitata. L’Associazione non potrà essere sciolta se non in base a deliberazione dell’Assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta della convocazione dell’Assemblea straordinaria da parte dei soci, avente per oggetto lo scioglimento dell’Associazione, deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto con esclusione delle deleghe. L’Assemblea, all’atto dello scioglimento dell’Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione stessa. La destinazione dell’eventuale patrimonio residuo avverrà, secondo le indicazioni fornite dal Ven. Lama Sogan Rinpoche Pema Lodoe, Fondatore e Direttore Spirituale dell’Associazione, a favore di altra associazione che persegua finalità identiche o analoghe, o a fini di pubblica utilità e salvo diversa indicazione imposta dalla legge.
Art. 17 – Tutte le controversie tra l’Associazione e i soci e/o tra i soci medesimi saranno, in prima istanza, presentate al Ven. Lama Sogan Rinpoche Pema Lodoe, Fondatore e Direttore Spirituale dell’Associazione. Per eventuali fasi successive è competente il Foro di Udine. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni dell’Unione Europea o, in subordine, le norme del Codice Civile.